Val de Togn
Valle di Togno

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Alpe Togno

N. 2049 Decreto 

Nella causa promossa in via possessoria sommaria, con petizione presentata il 26 luglio p.p. N. 1845, dalla Deputazione all Amministrazione comunale di Albosaggia, attrice rappresentato da NN, NN, e NN, deputati contro Antonio ed Andrea C..., padre e figlio, della contrada dei Capanari, Comune di Montagna rr. cc. in punto sia dichiarato:

1 Essere il Comune di Albosaggia da tempo immemorabile in possesso e pacifico godimento dell'Alpe di Togno, situato nella valle della stessa denominazione, frapposta ai Comuni di Montagna e Spriana, confinante ....

2 Avere i rr. cc. turbato un tale possesso nel giorno 7 luglio p.p. coll'avere costrutto in detto Alpe di Togno, proprietà dei comunisti di Albosaggia, dalla loro Deputazione rappresentati, un sentiere di cent 60 circa, e lungo circa 2000 metri, nonchè fatto passare per questo il loro bestiame bovino, e pascolare l'erba esistente sul detto monte in questione senza alcun diritto turbando così il pacifico, e materiale possesso dei querelanti. 

3 Dovere i convenuti impedire che le loro bestie d ora in avanti pascolino sull'Alpe Togno, di ragione della Deputazione comunale di Albosaggia, e ciò col distruggere il praticato nuovo sentiero e ridurre le cose nel loro pristino stato rispettando il possesso della medesima, in cui fino ad ora si mantenne pacificamente il tutto sotto conveniente comminatoria:

 Chiuso in oggi il processo verbale;

 Visto il protocollo verbale erettosi sulla faccia del luogo nel 3 agosto and, contenente l'attitazione delle parti, e le deposizioni di alcuni testimonii alla prova dei fatti introdotta ;

Visto il rapporto dei periti S.... e B.... intervenuti essi pure sulla faccia del luogo, redatto nel protocollo 4 and, sulle tre tesi ad essi proposte;

 Osservato che relativamente al possesso di fatto contestato dall attrice Deputazione comunale, oltre che apparirebbe provato dal detto dei testimonii esaminati, venne anche esplicitamente ammesso dai rr. cc.;

 Osservato che la turbazione del medesimo ad opera dei rr. cc. e loro dipendenti apparirebbe senza meno dal detto concorde dei due testimonii ineccepiti P.... B.... e B.... S...., i quali attestano che lo stesso convenuto A... C... ebbe loro a dichiarare che, per facilitare alle proprie bestie l'ingresso sull'Alpe riconosciuta in possesso della Deputazione comunale attrice, e di cui si tratta, egli diede opera alla costruzione del sentiero e piccola strada, anche dai periti giudicata di recente costruzione, non valendo a far ritenere una diversa sentenza, la speciosa introduzione fatta dai rr. cc. sull essersi vedute le loro bestie in quell'Alpe a pasturare, che ciò avvenisse per caso accidentale per esservisi inscienti essi su detta Alpe introdotte circostanza inverosimile, massime in aspetto del da essi o per loro ordine costrutto sentiero come si accennò dai predetti due testimonii contestualmente deposto per la stessa confessione del r.c.  A.... C.... fatta al deputato G.... C.... confessione rivestita dei requisiti dal $ 166 del Reg. gen. civile prescritti.

Osservato che non occorre di versare sulla tesi, se nei termini prefiniti dalla Notificazione governativa 13 ottobre 1825 abbia l'attrice Deputazione comunale introdotta la propria azione in giudizio, giacchè nemmeno la controparte avrebbe su di ciò mossa quistione, e risulterebbe d'altronde in piena regola insinuata. Questa I.R. Pretura urbana facendo ragione all azione possessoria colla citata petizione contestata, ha dichiarato come dichiara:

 I - Essere il Comune di Albosaggia in possesso dell Alpe di Togno situato in....

 II -  Avere i rei convenuti turbato un tale possesso nel giorno 7 luglio p.p. coll'aver costrutto in detto Alpe di Togno, proprietà dei comunisti di Albosaggia dalla loro Deputazione rappresentati, un sentiero della larghezza di centim 60 circa, e lungo circa 2000 metri, e fatto passare per questo il loro bestiame bovino, a pascolare l erba esistente sul detto monte in quistione senz alcun diritto.

III - Dovere i rei convenuti impedire che le loro bestie d ora in avanti pascolino sull Alpe Togno di ragione degli istanti, e ciò col distruggere il praticato nuovo sentiero, e ridurre le cose nel loro pristino stato, non più oltre turbando nè per sè, nè per sottomesse persone, un tale possesso sotto comminatoria della multa di fiorini 20 a prò del regio Erario per ogni turbamento ulteriore, oltre le conseguenze d indennizzazione, che potrebbero nascere, ed oltre l assistenza del giudice per mantenere anche colla forza l'attrice Deputazione nel possesso a suo vantaggio col presente decreto riconosciuto d accordarsi sopra istanza dell'attrice che fosse turbata.

 Dovere gli stessi rei convenuti rifondere all'attrice Deputazione comunale i danni già risentiti col patito pascolo, da liquidarsi tali danni in separata sede di giudizio, come pure dovere nel termine di giorni 14 pagare agli attori le spese del presente giudizio liquidato in austr lire 250, accollata loro la tassa del presente decreto, e l'importo del bollo della carta adoperata pel protocollo.

 Il presente decreto verrà personalmente intimato a .....Dall' I.R. Pretura urbana di Sondrio, il 19 agosto 1837.

 Sopra gravane dei rei convenuti il Tribunale d'appello di Milano emanò il seguente 

N 13023 Decreto

Propostosi il gravame con dizione di nullità interposto da Antonio ed Andrea C in confronto di NN. NN e NN. nella loro qualità di deputati all Amministrazione comunale di Albosaggia contro il decreto dell I. R.

 Pretura urbana in Sondrio 19 agosto 1837, N 2049 col quale furono ammessi i tre capi di domanda portati dalla petizione del detto Comune 26 precedente luglio N 1845 in causa di processo sommarissimo per querelata turbativa di possesso sulla proprietà dell'Alpe Togno;

 Veduta detta petizione, ed esaminati gli atti, e protocolli di deduzioni esami di testimonii, e di perizia:

 Veduto l appellato decreto;

 Ritenuto in quanto alla nullità, che i deputati quali rappresentanti il Comune hanno sempre il mandato tacito in cosa a lui utile, e che la petizione in processo sommarissimo è un atto conservatorio della maggiore urgenza, e che per conseguenza non abbisogna di una speciale autorizzazione;

 Osservato che avendo i rei convenuti in risposta negato in via positiva di aver essi volontariamente turbato il possesso del Comune di Albosaggia in riguardo alla proprietà dell'Alpe Togno, ed anzi dichiarato di riconoscere in esso Comune tale proprietà e di rispettarla, attribuendo ad eventuale incuria di un loro dipendente il fatto asserito del pascolo e passaggio dei loro bovini, ed impugnato di aver praticato il nuovo sentiero. cessava ogni contestazione sulla domanda dedotta in via di possesso sommarissimo;

 Considerato che, qualora gli attori credessero responsabili i rei convenuti per danno che fosse stato inferito alla di lui proprietà loro resterà sempre libero di esperimentare la sua azione in via regolare ordinaria.

 L' I.R. Tribunale d'appello generale di Lombardia rigettata la querela di nullità in riforma del decreto dell' I.R. Pretura urbana in Sondrio 19 agosto 1837, N 2049, licenzia gli attori nella suesposta loro qualità dalla domanda spiegata nella citata petizione N 1845, ed ha giudicato, e giudica quindi:

 Essere licenziati i rei convenuti Antonio, ed Andrea C.... dalla domanda del Comune di Albosaggia attore, che propose a far decidere in via di possessorio sommarissimo che abbiano essi rei convenuti turbato il possesso dell'Alpe di Togno, di proprietà del Comune di Albosaggia, e che debbano essere tenuti ad eseguire il ripristino delle cose in primo stato sotto comminatoria di farlo eseguire esso a loro spese.

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Decreto del 1845

<<Nel comune di Albosaggia l'alpe Togno, situata all'imboccatura della Valle Malenco, fu estimata d'un reddito censuario di L 1740 e pagò quindi nel 1857 una somma d imposte di L 1320 mentre comune proprietario ne trasse effettivamente la somma di L 623 sebbene avesse notabilmente aumentata la cifra delle tasse d'alpeggio>>   dal libro

 

Val de Togn (Valle di Togno)

sulla rivista Alpes Agia pag 34 la baita di Parigi (bait del lac' di Elio Ruttico)